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Per assumere un apprendista quali visite occorrono?
Se l’apprendista è maggiorenne, è necessaria la visita del Medico Competente. Non è rilevante quale visita viene fatta prima.Per assumere un apprendista minorenne vedi domanda successiva.
Devo assumere un lavoratore minore: cosa devo fare?
In caso di assunzione di lavoratore minore di 18 anni è necessaria una visita preventiva da parte del Medico Competente, indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia anche apprendista.
La visita di assunzione per chi è necessaria?
Tutti i lavoratori che devono essere adibiti ad una mansione per la quale è prevista sorveglianza sanitaria periodica devono essere sottoposti alla visita preventiva da parte del Medico Competente dell’azienda.
Quando è necessario effettuare la visita medica in occasione della cessazione rapporto di lavoro?
In occasione di cessazione del rapporto di lavoro tutti i lavoratori che sono stati esposti a rischio chimico devono essere sottoposti a visita. La loro Cartella Sanitaria Individuale e di Rischio deve essere inviata all’ISPESL di Roma, a cura del Medico Competente.
Chi deve fare la visita medica periodica, tipo, scadenza
I lavoratori per i quali esiste un obbligo ai sensi del D.Lgs 626/94, devono essere sottoposti a visita da parte del Medico Competente, preventivamente e periodicamente. L’azienda deve nominare un Medico Competente che si assume la responsabilità della redazione di un piano di sorveglianza sanitaria nel quale, oltre che le mansioni per le quali è prevista la visita, sono definite le periodicità e gli accertamenti complementari.
Cosa bisogna fare per iniziare la Sorveglianza Sanitaria?
Chi avesse necessità di iniziare la sorveglianza sanitaria può contattare il servizio di Medicina del Lavoro di Data Consult che si occuperà della redazione del piano di sorveglianza sanitaria.
Se la mia Azienda ha pochi dipendenti, devo fare la valutazione dei rischi 626?
Non esiste un limite numerico di dipendenti al di sotto del quale l’azienda non è tenuta a fare la valutazione dei rischi. Essa è comunque un atto dovuto in presenza di rapporto dipendente (anche un solo dipendente). Nel caso di azienda con meno di 10 dipendenti il datore di lavoro può non redigere il documento di valutazione dei rischi.
Se la mia Azienda ha pochi dipendenti, devo fare le visite mediche?
Tutte le aziende, anche con un solo dipendente, sono tenute all’esecuzione delle visite mediche periodiche per i rischi previsti dal D.Lgs 626/94.
Chi è soggetto a Sorveglianza Sanitaria?
Il D.Lgs 626/94 prevede le visite mediche per esposti a rumore, addetti a movimentazione manuale dei carichi, esposti a rischio chimico, esposti a rischio biologico, esposti a videoterminale.
Il titolare / socio operante deve essere sottoposto a visita medica?
Il titolare di una società di capitali (che non ha titolo per lavorare in azienda se non come amministratore), non deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria. I titolari di società di persone, se operanti, devono essere sottoposti a visita medica.
Ogni quanto devo rifare l’analisi di rumore?
L’analisi di rumore deve essere ripetuta ogni 4 anni.
Se ho già fatto nel 2006 la valutazione rumore con i vecchi criteri 277/91, devo rifarla nel 2007 ai sensi della 195/2006?
Questo aspetto non è ancora stato chiarito, sono attese delle Linee Guida Regionali in proposito. Dati comunque i diversi criteri di valutazione, è consigliabile l’esecuzione, nell’ambito del 2007, di una nuova analisi di rumore per le mansioni con esposizione al di sopra di 85 dBA.
I corsi di Formazione per chi sono obbligatori?
La formazione è un atto dovuto nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti. Il Datore di Lavoro, in quanto tale, è anche datore di sicurezza e lo stesso criterio è esteso a dirigenti e preposti. Nel momento in cui diamo un compito ad un lavoratore dobbiamo spiegare come farlo in modo sicuro. Esistono vari sistemi di formazione: formazione a distanza, corsi residenziali, formazione mediante formatori interni all’azienda (per approfondimenti si veda la specifica pagina del sito).
Quante ore dura il corso di Primo Soccorso?
Secondo il D.M. 388/2003 la durata dei corsi di formazione di primo soccorso è di 12 o di 16 ore, secondo il gruppo d’appartenenza aziendale (definito dalla tipologia dell’attività, dal gruppo tariffario INAIL e dal numero dei dipendenti).La formazione degli addetti andrà ripetuta ogni tre anni, almeno per la parte pratica (per ulteriori informazioni si consulti la pagina del sito riguardante la formazione).
La lavoratrice in gravidanza può continuare a lavorare?
Dipende dalla mansione: la lavoratrice gravida deve essere inviata al Medico Competente. Il datore di lavoro ha comunque l’obbligo della redazione del documento di valutazione dei rischi per la gravida. Anche la puerpera che ha partorito deve essere sottoposta a visita, prima della riammissione al lavoro.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve essere rieletto o rimane sempre in carica?
Secondo il Contratto Collettivo Quadro del 1996 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dura in carica tre anni.
In caso di lavori di altri presso la mia azienda o lavori della mia azienda presso altre sedi, chi deve valutare il rischio? E come ci si accorda? Quali devono essere i contenuti dell’art. 7 del D.Lgs.626/94?
Nei lavori eseguiti all’interno dell’azienda si forniscono alle ditte appaltatrici o ai lavoratori autonomi, in conformità all’art. 7, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente oggetto dell’intervento e delle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alla propria attività. La ditta appaltante promuoverà il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione, al fine di evitare i rischi di esposizione dovuti alle interferenze tra le attività delle diverse imprese e i lavoratori autonomi coinvolti nell’esecuzione dell’opera complessiva. Dovranno essere fornite indicazioni circa:

  • la distribuzione delle linee elettriche;
  • le aree con pericolo di esplosione o incendio e la collocazione dei mezzi di estinzione e delle vie di esodo;
  • il piano di emergenza adottato dall’azienda appaltante;


    le macchine ed attrezzature in genere che possono presentare un pericolo per la sicurezza e la salute;
  • i luoghi dove è possibile l’esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici;
  • la tipologia dei solai e delle coperture;
  • le misure di prevenzione e protezione adottate normalmente nelle zone di intervento
Per chi produce rifiuti, le analisi di caratterizzazione e classificazione dei rifiuti prodotti devono essere ripetute ogni 6 mesi?
Le analisi di caratterizzazione dei rifiuti, se non cambiano le materie prime ed i cicli produttivi che hanno contribuito alla produzione del rifiuto, non devono essere rinnovate ogni 6 mesi.
I rifiuti devono essere smaltiti ogni anno solare?
I rifiuti devono essere smaltiti entro un anno dalla data della prima operazione di carico sul registro rifiuti.
Le aspirazioni localizzate senza espulsioni all’esterno sono ammesse?(ad esempio impianti di aspirazione fumi di saldatura)

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere portate all’esterno.

Come comportarsi se i lavoratori non vogliono eleggere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza?

La presenza del RLS è un diritto dei lavoratori. Il datore di lavoro

A chi è applicato il TU sulla Sicurezza ?

l TU si applica a tutti coloro che hanno una partita iva, e il titolare (o amministratore) ha un'altra persona (oltre lui) che svolge, anche una tantum o occasionalmente, anche gratis, (volontariato) un qualunque tipo di lavoro per conto di quella partita iva. Con questa definizione possiamo quindi includere tutte le situazioni in cui i titolari sono 2 o più (p.es. SNC o aziende famigliari). Come possiamo anche includere tutte le situazioni di lavoro occasionale, collaboratori a progetto, praticanti presso avvocati, tirocinanti presso tributaristi, . . . figli e mogli di ditte individuali che vanno a dare una mano al marito. Includiamo anche i corsi di formazione professionale dove i corsisti (se usano i computer, o hanno rischi fisici, chimici, biologici) hanno gli stessi diritti e obblighi del TU in carico alla ditta che ha organizzato il corso. Continuiamo l'elenco con gli associati in partecipazione e soci della cooperativa. L'avere una partita iva è condizione necessaria per individuare la presenza del “datore di lavoro” (inteso come amministratore di società di capitali, o amministratore di società di persone, o presidente di cooperativa, titolare di ditta, presidente di una associazione dove, anche i soci, svolgono un lavoro per conto dell'associazione stessa, anche a titolo gratuito. Sono escluse le colf e le badanti, ma sono compresi i portieri dei palazzi.

Anche al Lavoratore Autonomo senza dipendenti è applicato il TU sulla Sicurezza?

Il lavoratore autonomo anche se privo di lavoratori dipendenti (come anche il coadiuvante dell'impresa famigliare) deve adempiere integralmente al Titolo III del TU:

A - devono usare attrezzi e macchinari marchiati CE, sottoposti a manutenzione trascritta su libretti di manutenzione (da conservare le trascrizioni degli ultimi 3 anni), con il divieto di rimozione dei sistemi di prevenzione (sanzione 2.000 - 667)

B - i libretti di manutenzione, adeguatamente trascritti, devono essere portati, insieme al libretto di uso, insieme all'attrezzatura in ogni luogo di lavoro (cantieri) (sanzione 2.000 - 667)

C - devono usare i DPI Dispositivi di Protezione Individuale prescritti dal libretto d'uso di ciascun macchinario o attrezzatura CE. (sanzione 2.000 - 667)

D - Munirsi di tessera di riconoscimento con foto e le proprie generalità (sanzione 300)

E - Facoltativamente possono sottoporsi alla sorveglianza sanitaria del medico competente del lavoro e svolgere attività di formazione presso enti esterni.

E quali sono le sanzioni a carcio del Datore di Lavoro ?

Il lavoratore distaccato o somministrato (iterinale) riceve una formazione di base dal distaccante o somministrante. ATTENZIONE: è in capo al distaccato o somministrato che cadono tutti (e ripeto “tutti”) gli obblighi del TU626, compresa la stessa formazione ed informazione (già data ma che deve essere ripetuta dal distaccato o somministrato). Quindi da trattare il lavoratore distaccato o somministrato (sulla sicurezza) al pari di un proprio lavoratore dipendente (addestramento attrezzature, formazione, informazione, consegna DPI, formazione DPI, ecc. ecc. chiaramente tutto verbalizzato, datato e firmato).

Esibizione immediata del tesserino riconoscimento, libro matricola, registro infortuni ?

Qualunque lavoratore che svolge (anche una tantum o occasionalmente) la sua attività al di fuori del portone aziendale, e si reca presso un diverso luogo dove è presente una diversa “partita iva” (chiaramente per palesi motivi di lavoro, non certo per prendersi il caffè al bar, a meno che sia un venditore di “attrezzature per il bar”. . . a scanso di equivoci) deve disporre del proprio tesserino di riconoscimento con foto, e di copia conforme all'originale del libro matricola (o proprio contratto vidimato di assunzione) e registro infortuni. E questi succitati obblighi ricadono anche in capo al distaccante o somministrante, a favore del proprio dipendente che andrà a lavorare presso un'altra azienda. Il tesserino conterrà foto, nome e cognome del lavoratore, e dati aziendali (ragione sociale, indirizzo, cap, città, provincia). Il tesserino dovrà essere consegnato per iscritto con firma di ricevuta da parte del lavoratore. (sanzione 10.000-3.333). Considerata la sanzione eccessiva io, se fossi al posto del datore di lavoro, ogni volta che assumo un lavoratore dipendente, mi farei firmare la consegna del tesserino e ci farei applicare sulla ricevuta la data certa di un timbro postale (vedi argomento specifico). Per esigenze lavorative comprovate (tessera che intralcia il lavoro) la tessera può essere tenuta nel taschino ed essere mostrata, a richiesta, agli organi di controllo (UPG). L'esibizione del libro matricola (o proprio contratto vidimato d'assunzione) e del registro infortuni deve essere immediata (o comunque entro 30 minuti dalla richiesta dell'ispettore UPG) (sanzione 1.283) . Alla stessa sanzione soggiace anche l'azienda che ha vidimato in ritardo (anche di un giorno dopo la data di prima assunzione) il registro infortuni e il libro matricola. E' chiaro che la sanzione una volta subita e pagata non può essere più ricontestata da un ispettore UPG di un diverso ente, previa esibizione della ricevuta di pagamento, anche oltre i 10 anni prescritti per la conservazione documentale. L'abrogazione del D.Lgs. 626/94 e del DPR 547/55, comporta che tutti i ritardi di vidimazione anteriori al 15/05/2008 vengono cassati, e non devono essere più considerati (ricordatevene per eventuali futuri ricorsi al TAR).

Ma quali sono gli obblighi principali documentali formali del nuovo TU626 ?

Sintetizzare una normativa complessa di 300 pagine, e renderLa in "pillole" digeribili per i non addetti ai lavori è un'operazione complessa. E' sempre meglio l'analisi particolare aziendale da parte di un "Consulente della Sicurezza". In linea di massima il nuovo D.Lgs. 81/2008 ha avuto come compito fondamentale quello di accorpare tutte le normative sulla sicurezza in un unico TU626, ed ha aumentato le sanzioni In estrema sintesi (elenco non esaustivo) il datore di lavoro deve effettuare:

Nomina del RSPP Responsabile Servizio Prevenzione Protezione DATORE

Con atto scritto anteriore al 15/05/2008 o alla stessa data di prima assunzione, il datore può nominare se stesso come RSPP per aziende con meno di 30 lavoratori (CCIAA artigianato o industria), o meno di 10 (agricole), o meno di 20 (pesca), o meno di 200 (altre). Per essere valida questa autonomina il datore deve aver già completato (alla data dell'atto) un corso di 16 ore (“conforme all'art. 3 DM 15/01/1997”, testo che deve essere riportato tal quale sull'attestato). (sanzione 6.000 – 2.000) L'atto scritto di autonomina deve contenere la firma del RLS Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza “per presa informazione e ricevuta copia”. La mancanza di un RSL deve risultare da apposito verbale di elezione chiusa per mancanza di candidati con le firme dei lavoratori e datata, da allegare all'atto scritto di nomina dell'RSPP. (sanzione 6.000 – 2.000) Le raccomandate di nomina da spedire all'ASL SPESAL e DIREZ.PROV.LAVORO sono state abrogate. Ma rimane ferma la norma che la nomina di RSPP deve essere fatta per iscritto (pena nullità) utilizzando (se si crede) la stessa modulistica per le raccomandate. Per chi ha spedito le raccomandate (anche in ritardo, a questo punto evento non più sanzionato) la nomina precedente rimane in vigore e valida, senza bisogno di nessun'altra formalità. Entro il 15/05/2009 i datori di lavoro, già RSPP con il corso delle 16 ore o esonerati (raccomandate autonomina spedite entro il 31/12/1996), dovranno eseguire dei nuovi corsi ufficiali dalle 16 alle 48 ore, i cui contenuti (enti di formazione autorizzati, docenti autorizzati, argomenti, esami) devono essere ancora definiti da successive norme (Accordo Stato Regioni). (sanzione 3.000 – 1.000)

Oppure nomina del RSPP lavoratore o consulente esterno

Con atto scritto anteriore al 15/05/2008 o alla stessa data di prima assunzione, il datore può nominare RSPP lavoratore dipendente o un consulente esterno. Comunque non è mai consentita l'autonomina (vedi punto 7) per aziende con oltre 29 lavoratori (CCIAA artigianato o industria), o oltre 9 (agricole), o oltre 19 (pesca), o oltre 199 (altre). ( Chi viene nominato RSPP dipendente o consulente esterno deve eseguire i corsi prescritti dall'Accordo Stato Regioni del 26/01/2006, ovvero 3 tipi di corsi obbligatori: modulo A (28 ore), modulo B (differente per settore di lavoro ateco, dalle 12 ore alle 60 ore), modulo C (24 ore). Il mancato possesso dei 3 attestati (di cui modulo B specifico per settore) comporta invalidità della nomina dell'RSPP dipendente o esterno. L'atto scritto di nomina RSPP deve contenere la firma del RLS Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza “per presa informazione e ricevuta copia”. La mancanza di un RSL deve risultare da apposito verbale di elezione chiusa per mancanza di candidati con le firme dei lavoratori e datata, da allegare all'atto scritto di nomina dell'RSPP. Le raccomandate di nomina da spedire all'ASL SPESAL e DIREZ.PROV.LAVORO sono state abrogate. Ma rimane ferma la norma che la nomina di RSPP deve essere fatta per iscritto (pena nullità) utilizzando (se si crede) la stessa modulistica per le raccomandate. Per chi ha spedito le raccomandate (anche in ritardo, a questo punto evento non più sanzionato) la nomina precedente rimane in vigore e valida, senza bisogno di nessun'altra formalità. Per ciascuna voce succitata: (sanzione 15.000 – 5.000 quando l'autonomina non è consentita) (sanzione 6.000 – 2.000 se è consentita ma il datore propende per RSPP lavoratore o esterno)

Nomina del APS Addetto Primo Soccorso (DM 388/2003 ancora in vigore)

Con atto scritto anteriore al 15/05/2008 o alla stessa data di prima assunzione, il datore deve nominare uno o più APS Addetti al primo Soccorso. Per essere valida questa nomina i nuovi APS devono aver già completato (alla data dell'atto) un corso di 12 ore (aziende Gruppo B-C) oppure 16 ore (aziende Gruppo A). (sanzione 3.000 – 1.000)
La definizione del numero minimo di APS è lasciata alla valutazione del datore in concerto con il medico competente (se ricorre) fino all'emissione di successive norme. E' chiaro che un numero palesemente insufficiente per la struttura aziendale comporterebbe “solo” una responsabilità penale e risarcitoria in caso di mancato “primo soccorso” per assenza dell'APS.
Il datore di lavoro può anche autonominarsi APS per aziende con meno di 30 lavoratori (CCIAA artigianato o industria), o meno di 10 (agricole), o meno di 20 (pesca), o meno di 200 (altre).  Per essere valida questa autonomina il datore deve aver già completato (alla data dell'atto) un corso di 12 ore (aziende Gruppo B-C) oppure 16 ore (aziende Gruppo A). (sanzione 3.000 – 1.000)
L'atto scritto di nomina o autonomina degli APS deve contenere la firma del RLS Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza “per presa informazione e ricevuta copia”. La mancanza di un RSL deve risultare da apposito verbale di elezione chiusa per mancanza di candidati con le firme dei lavoratori e datata, da allegare all'atto scritto di nomina dell'APS. (sanzione 6.000 – 2.000).

Nomina APIE Addetto Prev Incendi e Evacuazione (DM 64/1998 ancora in vigore)

Con atto scritto anteriore al 15/05/2008 o alla stessa data di prima assunzione, il datore deve nominare uno o più APIE Addetti Prevenzione Incendi e Evacuazione. Per essere valida questa nomina i nuovi APIE devono aver già completato (alla data dell'atto) un corso di 4 ore (azienda rischio basso incendio), 8 ore (rischio medio) oppure 16 ore (rischio elevato). (sanzione 3.000 – 1.000)
I corsi a “rischio basso” possono anche essere eseguiti da un “consulente della sicurezza”. Quelli a “rischio medio” come sopra, salvo che è consigliabile l'esecuzione o degli esami finali, o del corso intero con gli esami, presso i VV.FF. I corsi a “rischio elevato” tassativamente presso i VV.FF. (sanzione 6.000 – 2.000).
La definizione di rischio basso, medio o elevato d'incendio per ciascuna azienda è definita dal DM 64/1998. Sono a rischio “medio” le aziende sottoposte all'obbligo del CPI Certificato Prevenzione Incendi VV.FF. e le aziende edili che detengono in “cantieri al chiuso” prodotti infiammabili e contemporaneamente usano fiamme libere (saldatura, riscaldatori guaine, ecc.). Sono a rischio “elevato” scuole o uffici oltre le 1.000 persone ecc. ecc. . A rischio “basso” tutti gli altri.
Resta fermo l'obbligo dell'esecuzione specifica del Documento Valutazione Rischio Incendio richiesta dal DM 64/1998 e richiamata (prima dalla 626 art. 4) oggi dall'art. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 (TU626). E' chiaro che tale obbligo non ricorre in capo alle aziende che sono già in possesso di CPI VV.FF. in quanto il progetto di richiesta ai VV.FF. già contiene questa valutazione dei rischi. (sanzione 15.000 – 5.000).
La definizione del numero minimo di APIE è lasciata alla valutazione del datore  fino all'emissione di successive norme. E' chiaro che un numero palesemente insufficiente per la struttura aziendale comporterebbe “solo” una responsabilità penale e risarcitoria in caso di mancato “estinzione incendio” o “mancata corretta evacuazione” per assenza dell'APIE. Ma in caso di CPI VVFF un sicuro rifiuto del progetto da parte degli stessi VVFF.
Il datore di lavoro può anche autonominarsi APIE per aziende con meno di 30 lavoratori (CCIAA artigianato o industria), o meno di 10 (agricole), o meno di 20 (pesca), o meno di 200 (altre).  Per essere valida questa autonomina il datore deve aver già completato (alla data dell'atto) un corso di 12 ore (aziende Gruppo B-C) oppure 16 ore (aziende Gruppo A). (sanzione 3.000 – 1.000)
L'atto scritto di nomina o autonomina degli APIE deve contenere la firma del RLS Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza “per presa informazione e ricevuta copia”. La mancanza di un RSL deve risultare da apposito verbale di elezione chiusa per mancanza di candidati con le firme dei lavoratori e datata, da allegare all'atto scritto di nomina dell'APIE. (sanzione 6.000 – 2.000).

Il DVR - Documento di Valutazione dei Rischi.

Come si vede nei punti precedenti la mancanza dell'RLS nella propria azienda (fosse anche un tabaccaio di 9 mq di locale con un solo lavoratore part time, p.es.) per il TU626 è un bel problema. Ma anche farlo eleggere e non fargli eseguire i corsi delle 32 ore è un bel problema. L'elezione del RSL deve avvenire o rinnovarsi nell'election day o più generalmente durante la “Settimana Europea della Sicurezza” denominata “Partiamo Bene”, e che si rinnova generalmente l'ultima settimana piena di ottobre di ogni anno, info al link http://it.osha.europa.eu . L'RLS nelle aziende fino a 15 lavoratori è eletto tra chi liberamente si candidi, oltre i 15 lavoratori è eletto tra i candidati RSU sindacali (se presenti). I corsi, oggi sempre di 32 ore ed organizzati (come prima) solo ed esclusivamente dagli organismi paritetici territoriali, saranno modificati (in futuro) negli argomenti dai CCNL, specificando 12 ore delle 32 per il trattamento degli argomenti del settore di lavoro. (sanzione 6.000 – 2.000) La mancata elezione (per mancanza di candidati) che deve risultare da apposito verbale, non risolve il problema del datore di lavoro, che deve “correre” ad iscriversi al “fondo di sostegno della piccola e media impresa per i RLST Rappresentanti Lavoratori Sicurezza Territoriali” (art.52), versando la somma pari a 2 ore lavorative per ogni lavoratore dipendente in carico. E qui sembrerebbe che la “mancata adesione al fondo”, porterebbe all'interpretazione di una “mancata elezione e formazione del RLS” con la sanzione prescritta. (sanzione 6.000 – 2.000). Anche se questa interpretazione la si trova nella “ratio legis”, ma non è esplicitata nella norma, e quindi, ad oggi, un'eventuale sanzione sarebbe facilmente impugnabile davanti al TAR.

Convocazione elezione RLS Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza

 

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